Accesso Civico Generalizzato

Per "accesso civico generalizzato", disciplinato dall'art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., si intende il diritto di chiunque di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 5-bis del citato decreto.

La richiesta di accesso civico generalizzato va presentata per iscritto al responsabile dell'unità organizzativa che detiene i dati, le informazioni e i documenti oggetto dell'istanza, non necessita di motivazione, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti di cui si chiede l'accesso, specificando altresì la modalità di accesso (mediante mera presa visione ovvero ricezione di copia) e deve contenere le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono.

L'istanza può essere presentata:

  1. brevi manu di persona o tramite delegato presso gli Uffici Caltaqua
  2. via fax al numero: 0934.584700, indirizzato all'unità organizzativa che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  3. mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'unità organizzativa che detiene i dati, le informazioni o i documenti, o, in alternativa, al protocollo di Acque di Caltanissetta S.p.A, Corso Vittorio Emanuele, 61 - 93100 Caltanissetta
  4. mediante PEC info@pec.caltaqua.it

Qualora l'istanza non sia sottoscritta con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, la domanda sarà ritenuta validamente presentata soltanto se sottoscritta con firma autografa e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità, a meno che, per le modalità telematiche, non venga utilizzata la firma digitale o la firma elettronica qualificata.

Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude, sia in caso di accoglimento, sia in caso di diniego, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione presentata, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

A fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, il richiedente ovvero i controinteressati, possono attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo (TAR).